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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.57. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/03/2011  [ apri ]
3.57.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai medesimi fini di cui ai commi precedenti, le regioni istituiscono il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, con competenza limitata ai rispettivi territori.

Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: o da figure analoghe, ove istituiti.