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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.22. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/03/2011  [ apri ]
3.22.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

3.22.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con i seguenti:
9. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
10. L'editore o il giornalista che, nelle fasce orarie protette, manda in onda in radio o in televisione spettacoli, immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita delle persone di minore età, anche se il fatto costituisce reato, è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.