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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/03/2011  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Poteri di indagine dell'Autorità garante). - 1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve esserle data immediata informazione.
3. L'Autorità garante può accedere alle strutture pubbliche e private ove siano presenti minori.
4. L'Autorità garante, qualora ravvisi violazioni dei diritti dei minori da parte dei mezzi di informazione, può, a seconda della gravità dei fatti e della reiterazione dei medesimi, irrogare sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti; anche se il fatto costituisce reato, chiunque, nelle fasce orarie protette manda in onda in radio o in televisione spettacoli immagini o programmi dannosi o pericolosi per un'equilibrata crescita dei minori è punito con la pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e, nei casi più gravi, con l'interdizione dall'esercizio della professione da quindici giorni a tre mesi, e con la chiusura dell'emittente per la stessa durata. La stessa pena è applicata nel caso di stampa quotidiana o periodica o di diffusione attraverso la rete internet.
5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2.