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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.90. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/10/2009  [ apri ]
1.90.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5. - (Organizzazione). - 1. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Autorità garante dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato «Ufficio dell'Autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».
2. All'Ufficio dell'Autorità garante sono assegnati dipendenti del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocati fuori ruolo; il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Garante e di concerto con i Ministri per le politiche della famiglia e per le pari opportunità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro novanta giorni dalla nomina, l'Autorità garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.