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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/10/2009  [ apri ]
1.3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, le Autorità garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, denominate «Autorità garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori. Le funzioni dei garanti regionali possono essere attribuite al Difensore civico; in questo caso, il relativo organismo assume la denominazione di «Difensore civico e garante per l'infanzia e l'adolescenza». Le regioni possono altresì legiferare nel senso di attribuire al garante regionale le funzioni del Difensore civico.