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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.89. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/10/2009  [ apri ]
1.89.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5. - (Ufficio dell'Autorità garante). - 1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità garante dispone dell'apposito ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», avente sede in Roma.
2. All'Ufficio dell'Autorità garante è assegnato personale statale e delle amministrazioni pubbliche, con priorità per quello precario, collocato fuori ruolo se dipendente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le spese di funzionamento dell'Autorità garante e dell'Ufficio dell'Autorità garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.