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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.83. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/10/2009  [ apri ]
1.83.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
all'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante convoca e organizza la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, e la presiede.
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori). - 1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede, i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.
3. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:
a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;
c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;
d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;
e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;
f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;
g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;
h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.