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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.80. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/10/2009  [ apri ]
1.80.
(parte consequenziale)

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
ART. 2. - (Requisiti per la nomina dell'Autorità garante). - 1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
3. L'incarico di Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.
4. L'Autorità garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
5. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
6. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
7. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.

1.80.

Al comma 1, sostituire le parole da: istituito il Garante nazionale fino a: «Garante» con le seguenti: istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2. - (Requisiti per la nomina dell'Autorità garante). - 1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
3. L'incarico di Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.
4. L'Autorità garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
5. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
6. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
7. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.
ovunque ricorra, sostituire la parola: Garante con le seguenti: Autorità garante.