stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.4. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/10/2009  [ apri ]
1.4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono, con proprie leggi, le Autorità garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, denominate «Autorità garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori.