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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.50.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 22/02/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2011  [ apri ]
7.50.
approvato

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 7 (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede: quanto a 750.000 euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012 mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 4, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220; e a decorrere dall'anno 2013 mediante riduzione delle proiezioni per l'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I Relatori