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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.4.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
5.4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ufficio del Garante nazionale).

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante nazionale dispone di un apposito Ufficio, avente sede in Roma, denominato «Ufficio del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza».
2. All'Ufficio del Garante nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti e il cui servizio è equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. I funzionari dell'Ufficio del Garante nazionale, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio. Il Garante nazionale, per l'espletamento delle sue funzioni, può altresì avvalersi di consulenze tecnico-operative esterne.
3. Le spese di funzionamento del Garante nazionale e dell'Ufficio del medesimo Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.
4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale sono adottate con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante nazionale.