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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.5.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
3.5.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, il Garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni non governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Commissione Consultiva del Garante nazionale).

1. Presso la sede del Garante nazionale è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte al Garante nazionale per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, le associazioni e le professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dal Garante nazionale con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dal Garante nazionale che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori.