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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite I-XII in sede referente riferita al C. 2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Poteri di indagine dell'Autorità garante).

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve esserle data immediata informazione.
3. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
4. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

Conseguentemente, ove ricorrono, le parole Garante nazionale sono sostituite dalle seguenti: Autorità garante, e la parola Garante è sostituita dalle seguenti: Autorità garante.