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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.6. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2011  [ apri ]
9.6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle Regioni ai sensi del comma 2, disciplina:
a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;
b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;
c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.