9.3.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 9.
(Disposizioni conseguenti alla soppressione delle province).
1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle province esistenti sono trasferite alle regioni che, con legge, possono delegarle ai comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.
2. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle regioni, che li trasferiscono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.
3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le province e i rispettivi dipendenti sono trasferiti alle regioni, che li cedono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni a essi delegate ai sensi del comma 1.
4. I comuni cui sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i comuni interessati.
Art. 9-bis.
(Province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 9-ter.
(Poteri legislativi delle regioni a statuto speciale).
1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti i poteri legislativi delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.