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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2011  [ apri ]
2.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, nonché dalle Province o dalle città metropolitane, ove costituite».

2. All'articolo 114 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Con legge regionale e senza oneri per lo Stato possono essere istituite le Province, con compiti di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, in base a parametri fissati con legge dello Stato. L'organo collegiale della Provincia è eletto dall'assemblea dei sindaci dei Comuni del territorio provinciale secondo modalità previste dalla legge della Regione che prevede altresì l'elezione diretta del Presidente della Provincia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma transitoria).

1. Alla data stabilita dalla legge dello Stato che fissa i paramenti per l'istituzione delle Province di cui all'articolo 114, seconda comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, le attuali amministrazioni provinciali sono soppresse. La legge dello Stato prevede altresì norme per il trasferimento dei beni e del personale alle Province istituite dalle Regioni ovvero, in mancanza alle Regioni stesse».