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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.5. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/02/2011  [ apri ]
9.5.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Disposizione transitoria). - 1. Con legge della Repubblica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono individuati i criteri dimensionali, con riferimento sia alla dimensione territoriale che a quella demografica, per il riordino delle circoscrizioni provinciali, la soppressione delle province sottodimensionate e la fusione delle province contigue con caratteristiche e bisogni comuni. Il riordino è funzionale a garantire un governo delle aree vaste secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fatte salve le istanze di promozione e tutela delle aree montane, conformemente a quanto disposto dall'articolo 44 della Costituzione.
2. Nei centottanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, le Regioni adottano le leggi di riordino delle circoscrizioni provinciali, di soppressione e di fusione delle province, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica.
3. Nel caso in cui le Regioni non adempiano, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al comma 2, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.