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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.4. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/02/2011  [ apri ]
9.4.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Disposizioni transitorie). - 1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.