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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/02/2011  [ apri ]
9.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, ma fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Regione Romagna composta dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che vengono così contestualmente abrogate, e dai comuni confinanti con esse che nei 10 anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto con esito positivo un referendum popolare finalizzato al distacco dalla loro provincia e all'aggregazione con una delle tre costituenti la Regione Romagna.
2. Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
3. In caso di esito positivo della consultazione delle popolazioni interessate di cui al primo comma, l'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia;

Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna».