Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».