Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Regione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica, con proprie leggi istituisce nel proprio territorio nuove province, modifica le loro circoscrizioni e denominazioni o dispone la soppressione di una o più Province».