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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.5. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/02/2011  [ apri ]
1.5.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Città metropolitane,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;
b) al sesto comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «e Città metropolitane» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
d) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane», sono soppresse.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».