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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2009  [ apri ]
9.2.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9
(Modifica all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione).

1. L'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è modificata come segue:
a) al primo comma le parole: «E degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali» sono soppresse;
b) al secondo comma le parole: «alle Provincie ed» sono soppresse.

Art. 9-bis.
(Trasformazione delle province in organi amministrativi di secondo grado).

1. Con legge dello Stato le Province sono trasformate in Agenzie provinciali intercomunali di secondo grado che esercitano in forma associata le funzioni comunali ad esse conferite promuovendo e curando gli interessi e lo sviluppo delle comunità locali.
2. La legge disciplina le modalità attraverso le quali i Comuni deliberano di aderire alla trasformazione delle Province in Agenzie provinciali, le modalità di conferimento ad esse delle funzioni e dei compiti trasferiti, gli organi fondamentali delle Agenzie e le modalità di approvazione degli Statuti da parte dei Comuni partecipanti.
3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti ai Comuni aderenti alla trasformazione di cui al comma 2.
4. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le Province e i rispettivi dipendenti sono trasferiti ai Comuni aderenti alla trasformazione di cui al comma 2.

Art. 9-ter.
(Provincie autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nulla è innovato all'ordinamento costituzionale vigente, concernente la regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9-quater.
(Poteri legislativi delle Regioni a Statuto Speciale).

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti concernenti i poteri legislativi delle Regioni ad autonomia costituzionale speciale in materia di ordinamento degli enti locali della rispettiva regione.

Art. 9-quinquies.
(Norma transitoria sulla soppressione delle Province).

1. Le province sono soppresse decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 9-bis comma 2.

2. Nel caso in cui tutti i Comuni che rientrano nella Provincia alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis non abbiano deliberato l'adesione alla trasformazione entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa non si procede alla trasformazione e le funzioni, le attribuzioni, il patrimonio, i beni ed i contratti di lavoro già di appartenenza delle soppresse Province sono trasferiti alle Regioni che possono, con legge, delegarli ai Comuni anche parzialmente evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alle medesime funzioni. In tal caso i Comuni possono esercitare le funzioni trasferite anche congiuntamente con altri Comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i Comuni interessati anche chiedendo l'istituzione di una Agenzia provinciale con le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis.