Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Modifiche al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione).
1. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;
b) le parole: «Province e» sono sostituite dalle seguenti: «i».