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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.21. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2011  [ apri ]
2.21.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 115. - Le Città metropolitane sono istituite in territori individuati dalla legge dello Stato in sostituzione di uno o più Comuni. Esercitano, nel rispettivo territorio, le funzioni della Provincia e sono ripartite in Municipi i quali esercitano le funzioni comunali da esse non assorbite o delegate.
Nei territori ove non sia istituita la Città metropolitana, con legge regionale, sulla base di parametri fissati con legge dello Stato, sono istituite le Province.
Le Province esercitano funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni, oltre che funzioni di coordinamento e collaborazione tra i Comuni.
La formazione degli organi di governo delle Province è disciplinata con legge dello Stato. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini. Il Consiglio provinciale è composto dai sindaci dei Comuni del territorio o da consiglieri comunali da essi delegati, i quali esprimono un voto ponderato in base alla popolazione dei rispettivi Comuni».