stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.01. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2011  [ apri ]
9.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Regione Romagna composta dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che vengono così contestualmente abrogate, e dai comuni confinanti con esse che nei 10 anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto con esito positivo un referendum popolare finalizzato al distacco dalla loro provincia e all'aggregazione con una delle tre costituenti la Regione Romagna.
2. Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione Emilia Romagna.
3. In caso di esito positivo della consultazione delle popolazioni interessate di cui al primo comma, l'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia;
Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna».