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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.7. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2011  [ apri ]
2.7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: «Con legge regionale, sulla base di parametri fissati con legge dello Stato, nelle Regioni con più di cinquecentomila abitanti, con riferimento ai territori nei quali non è istituita la Città metropolitana, sono istituite le Province, ai soli fini dell'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni e quali soggetti di coordinamento e collaborazione dei Comuni. La formazione degli organi di governo delle Province è disciplinata con legge dello Stato. Nelle Regioni con meno di cinquecentomila abitanti le funzioni delle Province sono esercitate dalla Regione».