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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
9.3.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 23

dicembre 2005, n.266, come integrate ai sensi del comma 1, nei confronti delle imprese creditrici della società Alitalia-Linee aeree italiane S.p.a. e delle società dalla medesima controllate, ammessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali opera la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo.
1-ter. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti e comunque non potrà essere protratta oltre il 31 dicembre 2009.

Conseguentemente:

1-quater. Il Fondo di cui al comma 1-bis, è integrato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.