Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:
Articolo 8-bis. 1. Dopo il comma 15-ter dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«15-quater. All'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino straniero, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».