Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).
1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.