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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.61.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
32.61.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente de1la Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,al comma I sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Gli aggi di riscossione, gli interessi di mora i diritti di notifica e le eventuali spese per la riscossione coattiva sono ripartiti in egual misura su ciascuna rata. Si applicano le disposizioni per la rateizzazione agevolata previste dal comma 2-ter dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31».
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, valutato 150 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui la decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.