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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
32.09.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

Art. 19.
(Dilazione del pagamento).

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in linea capitale iscritte a ruolo, con una riduzione degli interessi di mora pari al 50 per cento, fino ad un massimo di settantadue rate mensili ovvero fino al doppio, se garantito dal Confidi o da altro intermediario finanziario.
2. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.