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Legislatura XVI

Proposta emendativa 32.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
32.010.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Dilazione di pagamento).

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi dì temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in linea capitale iscritte a ruolo, senza interessi di mora ovvero con un abbattimento degli stessi pari al 50 per cento, fino ad un massimo di settantadue rate mensili ovvero fino al doppio, se garantito dai Confidi o da altro intermediario finanziario.
2. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate;

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Conseguentemente all'articolo 35, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'articolo 32-bis, si provvede nei limiti delle maggiori entrate di cui al presente decreto.