Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai pagamenti effettuati tramite telefonia mobile con servizio di messaggistica in favore del Servizio Sanitario Pubblico Nazionale e delle Pubbliche Amministrazioni, viene applicato da parte di tutti gli operatori di telefonia mobile che gestiscono la richiesta il medesimo addebito sul credito telefonico dell'utente per la fornitura del servizio. L'importo ditale addebito viene fissato con regolamento dall'Autorità Garante per le Comunicazioni entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.