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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.76.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
3.76.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n 335 dell'8 ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2008 con decreto del ministro dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente Legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con la Conferenza Stato e Regioni è prevista una forma di tassazione ambientale per l'utilizzo della capacità depurativa dei corpi idrici.

13-ter. Il decreto previsto nel precedente comma è trasmesso alle Commissioni Parlamentari competenti che si esprimono in merito entro 30 giorni dalla trasmissione.
13-quater. Per l'utenza allacciata alla rete fognaria e sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o temporaneamente inattivi la tassazione dovrà essere immediatamente restituita qualora gli impianti di depurazione non siano previsti nei relativi piani d'ambito, qualora essi siano previsti dai relativi piani d'ambito o non siano momentaneamente attivi tale tassazione è dovuta quando i gestori si impegnano a realizzare gli impianti entro il 1o gennaio 2011. A decorrere da tale data, nel caso gli impianti non fossero funzionanti, vengono restituite le cifre impropriamente riscosse.