Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:
«345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge».
Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».