Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.
6. Per gli interventi avviati dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti devono inviare preventivamente all'inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente
in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita comunicazione, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, contenente tutti i dati relativi all'importo delle spese da sostenere.
7. Per gli interventi di cui al comma 6, la detrazione si applica, con riferimento a qualsiasi intervento realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ancorché locati a terzi, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate e sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19Jebbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.
8. A decorre dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti persone fisiche che effettuano interventi di cui all'articolo 1, commi 345 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, senza conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Il medesimo beneficio è riconosciuto per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi 20, 22 e 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, secondo le relative modalità attuative indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche.».