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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.40.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
29.40.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

b) sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate soltanto fino al periodo d'imposta 2008, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
7. Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 344, 345 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, avviati dal periodo d'imposta 2009 e realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 17, lettera a) e 19, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 70.000 euro per unità immobiliare, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.
8. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si fa fronte mediante lo stanziamento di risorse pari a:

2009: - 82,7 milioni di euro;
2010: - 185,9 milioni di euro;
2011: - 314,8 milioni di euro.