Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Credito di imposta per acquisto PC da parte di professionisti).
1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, ai professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano personal computer, sistemi hardware e software nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, superare l'importo di 5 mila euro annui.
Conseguentemente all'articolo 32 sopprimere il comma 4.