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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.34.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2009  [ apri ]
20.34. (nuova formulazione)
approvato

All'articolo 20, comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita»;
b) all'ottavo periodo, sostituire le parole: «non comportano» con le seguenti: «non possono comportare» e sostituire le parole: «il giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni» con le seguenti: «, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati»;
c) al nono periodo, sostituire le parole: «di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta» con le seguenti: «del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta».

Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Per la stipula dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.