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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
20.02.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 25-9-2002, n. 210, convertito dalla legge n. 266/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: entro 30 giorni dal pagamento da parte della stazione appaltante delle fatture emesse dalle stesse.
2. La lettera b-ter) del comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è sostituita dalla seguente:

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). La mancata trasmissione della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, sospende l'efficacia del titolo abilitativo se non effettuata entro quindici giorni successivi all'inizio dei lavori