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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.44.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.44.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008 numero 126, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

7-bis. Al fine di prevenire l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso di una azione esecutiva possono avvalersi delle condizioni di rinegoziazione previste nella convenzione stipulata fra Abi e Ministero dell'economia e delle Finanze, i mutuatari che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.

5-quater. Gli istituti di credito che aderiscono ed aderiranno alla convenzione addebitano, in deroga alle norme sull'anatocismo, gli interessi pregressi sul conto di finanziamento accessorio di cui al comma 3 e cancellano in toto gli interessi di mora. Il capitale residuo così calcolato sarà oggetto di un piano di ammortamento con le condizioni previste nella Convenzione fra Abi e Ministero dell'economia e delle Finanze.