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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.43.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.43.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A partire dal primo gennaio 2009 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, nonché del comma 450 dell'articolo 2 della Legge 244 del 2007, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144 comma 4 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. A tal fine, al comma 3 bis dell'articolo 8 del decreto-legge n.7 del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni. Dopo la parola «surroga» aggiungere le seguenti «per scrittura privata autenticata, senza alcun onere, da un ufficiale della pubblica amministrazione che in deroga all'articolo 2703 del Codice Civile, procede al riconoscimento della persona sottoscrivente l'atto di surroga». Per l'inosservanza delle disposizione

di cui la presente comma, i mutuatari rivolgono istanza agli osservatori di cui all'Articolo 12 comma 6 della presente legge.
5-ter. Le sanzioni previste dal precedente comma vanno a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).
5-quater. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, sottoposto al parere della Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di Solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.»