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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.39.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.39.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. I lavoratori dipendenti, il cui reddito familiare è inferiore a 75.000 euro lordi annui, possono sottoscrivere mutui a tasso agevolato per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazione principale. Gli alloggi di nuova costruzione od integralmente ristrutturati rispettano le caratteristiche minime rendimento energetico stabilite dalla legge 192/2005. Le modalità e le condizioni per la concessione dei mutui sono definite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5-ter. I mutui per l'acquisto dei suddetti alloggi sono erogati dagli istituti bancari che applicano le seguenti condizioni:

i finanziamenti a tasso variabile sono indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea;

i mutui a tasso fisso sono indicizzati all'Interest Rate Swap (IRS) in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

5-quater. Il tasso contrattuale complessivo applicato ai mutui agevolati è definito nel decreto di cui al comma 6.
5-quinquies. Per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso variabile, il costo totale dei finanziamento non può superare il 3,5 per cento annuo; per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui tasso fisso il costo complessivo non può eccedere il 4 per cento annuo. La differenza tra costo effettivo d finanziamento e importo sostenuto dall'acquirente è a carico dello Stato.
5-sexies. Il presente articolo si applica ai contratti di compravendita perfezionati entro il 31 dicembre 2009.
5-septies. Di conseguenza, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici - Sostegno, valorizzazione e tutela settore dello spettacolo 1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6323, 6324; 1.2.6 - Investimenti capp. 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

2009: 23.300;
2010: 21.900;
2011: 20.60.