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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.029.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
2.029.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole).

1. Le imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese, che a causa delle ricorrenti calamità naturali o degli svantaggi socio-strutturali, non sono in condizione di rientrare da esposizioni debitorie contratte con istituti di credito, possono accedere a finanziamenti di soccorso, ad ammortamento ventennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni creditizie, da esposizioni finanziarie o previdenziali, inerenti l'esercizio dell'impresa. Sono ammesse al consolidamento le passività finanziarie contratte entro il 30 giugno 2008 ed in essere alla data di entrata in vigore dalla presente legge di conversione.
2. La domanda di finanziamento, redatta conformemente al modello predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è inoltrata all'istituto finanziario prescelto per l'operazione di consolidamento, che provvede a stipulare un contratto di mutuo ed a trasmettere copia conforme della documentazione acquisita al Ministero stesso.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze concede il contributo dei pagamento degli interessi sui finanziamenti di soccorso, di cui al comma 1, nell'ammontare massimo pari ad euro 50.000 per le imprese singole e ad euro 100.000 per le imprese associate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.