Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:
«3-quater. Il consumatore ha diritto di recedere, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro 60 giorni».