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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.92.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/01/2009  [ apri ]
19.92.

1. All'articolo 19, comma 1, prima parte, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1993, n. 236» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8,»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «venti per cento» sono aggiunte le seguenti: «della indennità stessa», le parole: «novanta giornate di indennità nell'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giornate annue di indennità» e sono aggiunte infine le seguenti parole: «. Tale indennità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
c) alla lettera b), dopo le parole: «legge 20 maggio 1988, n. 160,» sono soppresse le parole: «ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano», sono aggiunte le seguenti: «per i lavoratori»; dopo le parole: «venti per cento» sono aggiunte le seguenti: «della indennità stessa» e sono aggiunte infine le parole: «. Tale indennità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
d) alla lettera c), dopo le parole: «venti per cento» sono aggiunte le seguenti: «della indennità stessa».

2. All'articolo 19, comma 1, seconda parte, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale»è aggiunta la parola: «(INPS)» e le parole: «che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.» sono sostituite dalle seguenti: «che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3»;
b) il penultimo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del presente comma secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3».

3. All'articolo 19, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e nei soli casi di fine lavoro e fermo restando quanto previsto dai successivi commi 8, secondo capoverso, e 10»;
b) è soppressa la lettera d).

4. All'articolo 19, comma 3, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2, 4 e 10».

5. All'articolo 19, comma 4, dopo le parole «L'INPS» sono aggiunte le seguenti: «stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi che precedono, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e».
6. All'articolo 19, comma 6, lettera b), dopo le parole: «comma 5» sono soppresse le parole: «primo periodo».
7. All'articolo 19, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002».
8. All'articolo 19, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:
«7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a partire dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.».

9. All'articolo 19, comma 8, le parole: «possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.» sono sostituite dalle seguenti: «nonché con le risorse eventualmente residuate di cui al comma 1, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Fermo restando il limite del tetto massimo di ciascuna misura di tutela del reddito, le misure di cui al comma 1 nonché i decreti di concessione delle misure in deroga possono prevedere trattamenti modulati e differenziati anche in funzione di interventi integrativi a livello regionale o locale ovvero in funzione della armonizzazione delle misure rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.»
10. All'articolo 19, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.»
11. All'articolo 19, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».
12. All'articolo 19, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge, di una indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennitàè riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime».

I Relatori