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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
19.2.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2009, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e, successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura del 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito fondo costituito presso la cassa edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.

19.2.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.