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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2009  [ apri ]
18.01. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo potrà essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso, il rispetto dei parametri occupazionali. La eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano raggiunto la realizzazione di almeno i due terzi del programma originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento della occupazione prevista.
cap3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a un milione di euro.