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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1972

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2008  [ apri ]
15.20.

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. La misura dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, è ridotta del 50 per cento per la rivalutazione degli alberghi e degli stabilimenti

termali ammortizzabili, ubicati nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e per la rivalutazione dei terreni non ammortizzabili sui quali gravano concessioni minerarie relative ad acque minerali e termali, ubicati negli stessi territori.
20-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 20-bis pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spese come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».